STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI LAVENO MOMBELLO
 


Costituzione - Denominazione - Sede


Art. 1 -  E' costituita con Sede in Laveno Mombello in Via Maria Ausiliatrice 13 l'Associazione di Volontariato denominata Associazione Genitori Laveno Mombello (AGLM) in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 -  L’ Associazione Genitori Laveno Mombello, più avanti chiamata per brevità AGLM non ha scopo di lucro e persegue, nell’ambito territoriale locale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività
Art. 3 -  L'associazione persegue il fine di dare alle istituzioni scolastiche ed educative del territorio un sostegno funzionale, logistico, economico e organizzativo svolgendo esclusivamente attività di volontariato. In particolare l’associazione si propone di:


  • Promuovere il Diritto allo Studio in ogni sua forma, sostenendo le istituzioni scolastiche del territorio nel proprio ruolo, in particolare l’Istituto Comprensivo di Laveno Mombello;
  • Contribuire allo sviluppo completo e armonioso dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale ed etico;
  • Garantire la qualità dell’educazione favorendo il dialogo tra genitori, docenti, dirigenza scolastica e autorità competenti, per identificare le soluzioni più idonee alle problematiche educative e sociali riguardanti bambini e adolescenti, incoraggiando la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio;
  • Contribuire al potenziamento di tutti i supporti didattici ed educativi delle scuole del territorio, quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi;
  • Finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla scuola che dall’associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dei soci e degli studenti e studentesse, in pieno accordo con gli obiettivi formativi ed educativi delle istituzioni scolastiche;
  • Promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva responsabile e qualificata;
  • Favorire una maggior presa di coscienza, da parte dei genitori, del proprio ruolo all'interno della scuola e dei problemi educativi, sociali e scolastici, sostenendo i genitori nel proprio ruolo genitoriale e la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola;
  • Contribuire al mantenimento di un ambiente di vita sano per gli studenti e studentesse e al diffondersi di una cultura della sostenibilità;
  • Contribuire alla formazione permanente degli educatori (genitori, insegnanti, operatori);
  • Favorire percorsi di integrazione dei bambini con disabilità e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
  • Favorire la convivenza interetnica e l’educazione interculturale;
  • Favorire l’integrazione della Scuola con la Comunità locale ed il territorio di appartenenza.

Art. 4 -  L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo :

  • organizzare attività formative, ricreative, culturali, sportive e artistiche in ambito scolastico ed extra-scolastico rivolte agli studenti e studentesse, genitori, educatori e insegnanti;
  • garantire la soddisfazione delle esigenze logistiche, organizzative, funzionali e di manutenzione delle istituzioni scolastiche del territorio per mezzo di prestazioni d’opera dei propri volontari a supporto degli Enti ad esse preposte;
  • reperire fondi grazie all’autofinanziamento dei soci, alle raccolte di contributi da privati o da enti pubblici, anche mediante iniziative specifiche ad esse dedicate (a titolo esemplificativo lotterie, tombole e mercatini), alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri;
  • produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici, software, prodotti audiovisivi e cinematografici;
  • stipulare convenzioni con enti, Associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
  • effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5 -  Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6 -  Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che,  condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. L’associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 -  La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Art. 8 -  Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9 -  I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

Art. 10 -  I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11 -  Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 -  La qualità di socio si perde:
a) per morosità nel pagamento della quota associativa;
b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
c) per morte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13 -  Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;

Art. 14 -  Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 15 -  L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 16 -  Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 17 -  L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 18 -  L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19 -  Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 20 -  L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 12;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 21 -  L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 22 -  Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 2 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 23 -  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo email almeno 5 giorni prima della riunione.

Art. 24 -  Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri, anche in video conferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25 -  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 12.

Art. 26 -  In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 27 -  Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art. 28 -  Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 29 -  Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 30 -  Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 31 -  Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32 -  L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 33 -  Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 34 -  Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 -  Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 36 -  Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 22 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 37 -  In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale


Art. 38 -  Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


Laveno Mombello (VA), 10 novembre 2016

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